Nella rada interna del Porto della Spezia la pesca sportiva subacquea è vietata.
Nella rada esterna del Porto della Spezia la suddetta pesca è consentita con i limiti previsti dal art. 129 del Regolamento per l’ esecuzione della Legge 14/07/1965, n° 963, sulla disciplina della pesca marittima.
(importante modifica introdotta dall' Ord. 103/04 alla pesca sportiva subacquea)
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA ORDINANZA N. 150/2001 ART. 7 - DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE
7.1. L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare ma si estende all’intero anno.
7.2 Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità di cui al successivo punto 7.3.
7.3 Il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall’art. 130 del D.P.R.

1639/68 in premessa citato (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt.). Di
notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte ed ad una distanza non inferiore a 300 mt.
7.4 All’obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare. In tal caso il galleggiante di segnalazione dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 mt.
7.5 Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, a bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.
7.6 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 mt. dalla verticale del segnale.
7.7 Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 mt. dalla verticale del segnale di superficie.
ART. 8 - DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE

8.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo
8.2 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare, ma si estende all’intero anno.
8.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all’eventuale presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 7, per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell’attività di nuoto.
8.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere, con la massima cautela, mantenendosi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione o del mezzo nautico di

appoggio.
ART. 9 - DISCIPLINA DELLA PESCA
9.1 L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 9.2 E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso dalle ore 08:30 e le 19:30.
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti e consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

9.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
9.3 E' VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
9.4 Chiunque esercita attività subacquee, diverse dalla pesca, deve segnalare la

propria presenza nei modi indicati dalla normativa, di cui al precedente art.7 vigente per il subacqueo, quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.
Ci conforta il fatto che è consentita la pesca negli orari di non Balneazione...
Finalmente una certezza...
Spero di avere fatto cosa gradita e soprattutto utile